Il settore formazione del CAT Confcommercio Chieti srl sta cercando le seguenti figure professionali (da inquadrare esclusivamente con incarichi professionali – presuppone possesso di partita iva e abilitazione alla professione):
responsabile scientifico dei corsi di avviamento alla professione di amministratore condominiale con specifici requisiti di onorabilità e professionalità (vedi approfondimento in seguito);
formatori in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità (vedi approfondimento in seguito).
La figura del responsabile scientifico può essere, in alternativa, svolta da:
- docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado);
- avvocato;
- magistrato;
- professionista di area tecnica (ingegnere, architetto, geometra, ecc …);
Il responsabile scientifico deve, inoltre, possedere anche i requisiti previsti dalla figura del formatore.
La figura del formatore può essere svolta, in alternativa:
- da chi ha maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici ed ha conseguito almeno uno dei seguenti titoli:
- laurea anche triennale;
- abilitazione alla libera professione;
- docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute.
2. da docenti che hanno elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76;
3. da docenti che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima di agosto 2014.
Sia il responsabile scientifico e sia i formatori devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili
-
non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altrodelitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
-
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere interdetti o inabilitati.
Il responsabile scientifico può anche essere soggetto in trattamento di quiescenza
I requisiti sono stabiliti dal DM Giustizia n. 140/2014 di cui si riporta il link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/24/14G00151/sg per una opportuna consultazione.
Per contatti e curricula formazione@confcommerciochieti.it oppure tel. 0871 64230, referente dott. Franco Di Virgilio Ronci.